L’Inps ha chiarito che i trattamenti di famiglia, ANF e AF cesseranno di essere corrisposti per l’intero nucleo familiare, in tutti i casi in cui si abbia diritto l’assegno unico. Mentre se l’assegno unico universale non spetta perché nel nucleo non ci sono figli o perché gli stessi hanno raggiunto il 21° anno di età, si potrà presentare domanda di ANF o AF per il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti secondo le regole della precedente normativa, che per tali casi resta in vigore. Come noto una delle direttrici della riforma dell’assegno unico universale, è l’assorbimento dei trattamenti di famiglia e di ogni altra prestazione erogata a sostegno dei figli, ad eccezione delle prestazioni erogate dalle regioni in modo autonomo. Siccome i due benefici non possono coesistere, spiega l’INPS, dal 1° marzo 2022 cesseranno di essere corrisposte tutte le quote di ANF ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, che abbia diritto alla fruizione dell’assegno unico. Gli ANF potranno continuare ad essere riconosciuti solo nelle seguenti ipotesi:
- nuclei familiari composti esclusivamente dai coniugi con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- nuclei familiari composti esclusivamente da fratelli, sorelle e nipoti che siano, alternativamente minorenni o maggiorenni riconosciuti inabili a svolgere qualsiasi lavoro purché non coniugati, orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a percepire la pensione ai superstiti;
nucleo familiare composto esclusivamente dal coniuge superstite titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

