Il bonus è previsto dall’art. 31 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), in vigore dallo scorso 18 maggio. L’una tantum verrà erogata direttamente dal datore di lavoro a lavoratori dipendenti privati e pubblici nel cedolino paga di luglio. Il bonus non spetta però a tutti, occorre infatti rispettare alcuni requisiti.
In particolare, la misura spetta ai lavoratori dipendenti che non sono titolari dei trattamenti di cui all’ art. 32 del decreto (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, beneficiario di reddito di cittadinanza) e che, nei mesi da gennaio fino al 23 giugno 2022, hanno beneficiato dell’esonero contributivo 0,80% a carico lavoratore previsto per il periodo gennaio – dicembre 2022 per almeno una mensilità.
Il bonus, per espressa previsione di legge, viene riconosciuto dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, automaticamente ma in subordine alla presentazione da parte del lavoratore di una propria dichiarazione (autocertificazione) di non essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022.
L’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro.
Con il Messaggio 2580 del 27 giugno 2022, l’INPS comunica l’apertura del servizio dipresentazione delle domande sul portale INPS per le seguenti categorie:• lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinatae continuativa;• lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dellospettacolo;• lavoratori autonomi occasionali;• lavoratori domestici;• lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti(compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo ad esclusione dei percettori di disoccupazione agricola);• lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022
(art. 32, comma 8) e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.
Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito
al 31 ottobre 2022; si rammenta, inoltre, che per queste tipologie di lavoratori, la domanda deve
essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora
non siano già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo.
Il comma 10 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento daparte dell’INPS di un’indennità una tantum pari a 200 euro in favore di coloro che nel corso del2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola – di cui all’articolo 32 della legge n.264/1949, di competenza del 2021.Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogatod’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione

