L’assegno per il nucleo familiare ANF, è stato sostituito per i nuclei con figli fino a 21 anni o inabili, ma resta in vigore per i nuclei composti da coniugi o con la presenza di fratelli/sorelle o nipoti aventi diritto secondo la precedente normativa. Con le nuove previsioni normative, a partire dal 1° marzo 2022 non è più riconosciuto l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) in riferimento ai nuclei familiari con figli minori o maggiorenni inabili, per i quali è subentrato il diritto all’Assegno Unico e Universale. Nello specifico l’ANF non è più riconoscibile se nel nucleo è presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio con disabilità a carico senza limiti di età;
c) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo presunto nell’anno della richiesta, inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
In questi casi si ha diritto all’assegno unico e universale.
Continua invece ad essere riconosciuto l’Assegno al Nucleo Familiare ai soggetti il cui nucleo familiare risulti composto unicamente dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Non vanno considerati come componenti il nucleo familiare i figli che hanno compiuto i 21 anni, né quelli fra 18 e 21 anni che non hanno i requisiti per l’assegno unico universale. Atteso che l’erogazione dell’ANF avviene dal 1° luglio dell’anno in corso, fino al 30 giugno dell’anno successivo, i suddetti soggetti per continuare a percepire la prestazione devono presentare nuova domanda a partire dal 1° luglio 2022 nelle consuete modalità telematiche. Giova ricordare che la domanda di ANF può essere presentata nei limiti della prescrizione quinquennale.

