Cia ricorda che, al fine di non incorrere in spiacevoli controversie con la comunità durante l’attività di utilizzo e gestione dei prodotti fitofarmaci, la legge di riferimento resta ancora il P.A.N. (piano d’azione nazionale) del 2012 che illustra in modo dettagliato e preciso come deve avvenire l’uso sostenibile dei prodotti fitofarmaci; in alternativa si CONSIGLIA di interpellare l’ufficio tecnico del Comune dove ricadono i terreni oggetto di attività per consultare eventuali regolamenti (Regolamento di Polizia Rurale) in vigore sul territorio.
Di seguito un estratto del P.A.N.:
A.5.6 – Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell’ambiente.
E’ fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l’apposizione di cartelli che indicano, tra l’altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata.
La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l’utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri* dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
*Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva:
- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera anti deriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 3 metri;
- presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
- utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d’aria (es. convogliatori d’aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli anti deriva ad iniezione d’aria;
- utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale del flusso d’aria) in combinazione con ugelli anti deriva ad iniezione d’aria;
tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.
(deroga che deve comunque SEMPRE essere REGOLAMENTATA)

