Con il DM del 08/08/2022 sono state stabilite le tempistiche e i campi di applicazione per la tracciatura dei cereali.
In particolare viene stabilito:
All’Art. 1, comma 1, sancisce l’obbligo di comunicazione riguardante i prodotti detenuti in giacenza alla data del 31/05 e del 31/12 di ogni anno destinati alla commercializzazione.
I cereali e le colture proteaginose sono le seguenti:
ü Frumento duro
ü Frumento tenero e segalato
ü Granoturco
ü Riso
ü Soia
ü Girasole
ü Ravizzone e/o colza
ü Farina di semi di colza
ü Farina di semi di girasole
ü Olio di colza
ü Olio di girasole
ü Olio di soia
All’Art. 3 comma 1 vengono definite le tempistiche per l’invio della comunicazione, che deve essere trasmessa entro il 20° giorno del mese successivo.
All’Art. 3 comma 2 viene specificato che la comunicazione per le sementi certificate il periodo di stoccaggio è stabilito nelle date del 30/01 e 30/06 di ogni anno, e le comunicazioni devono essere trasmesse entro il 20/02 e 20/06
Inoltre , nell’art. 5 del DM sono previste delle deroghe (reimpiego aziendale – utilizzi per risemina – prodotti che all’atto della trebbiatura , sono trasferiti in strutture private o associative) , e dei limiti minimi di detenzione, acquisto e vendita di 30 tonnellate per singolo prodotto
In base al Decreto applicativo del 29/03/2022 il periodo di sperimentazione, senza applicazione delle sanzioni, si concludeva il 31/12/2023.
Info negli uffici Cia di riferimento.

