Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità
Alimentare e delle Foreste del 1° ottobre 2024 si è dato (ulteriore) attuazione al sistema di
monitoraggio delle produzioni cerealicole.
Il DM del 1° ottobre 2024 introduce il registro telematico delle produzioni cerealicole, obbligatorio
per gli operatori della filiera che superano soglie annue specifiche. La registrazione deve essere
fatta entro il 20° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con recente disposizione il termine del 1° marzo per l’applicazione delle sanzioni per il mancato adempimento agli obblighi previsti, è stato prorogato al 31 luglio 2025. Chi non effettua le registrazioni rischia sanzioni da 500 a 2.000 euro, mentre irregolarità formali comportano multe fino a 4.000 euro. Anomalie tecniche non imputabili agli operatori escludono responsabilità.
Sulla G.U. del 7 novembre 2024, n. 261, è stato pubblicato il D.M. 1° ottobre 2024 di attuazione
delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole come stabilito dalla Legge n.
178/2020, art. 1, commi da 139 a 142 e ripreso dall’articolo 4-bis del D.L. 63/2024.
Tramite l’istituzione di un apposito registro telematico, il SIAN avrà l’onere di raccogliere e gestire
le informazioni sulle produzioni cerealicole nazionali.
Sono tenuti a registrarsi al SIAN, secondo le modalità descritte nei documenti pubblicati sul portale
MIPAAF-SIAN, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese
di prima trasformazione della filiera cerealicola che producono, detengono, acquistano, vendono,
cedono:
Frumento duro;
Frumento tenero e frumento segalato;
Granturco;
Orzo;
Farro;
Segale;
Orzo;
Sorgo;
Avena;
Miglio e scagliola.
Sono invece escluse le imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, compresa la grande
distribuzione.
L’articolo 4 del Decreto indica che gli operatori devono provvedere alla registrazione delle
movimentazioni dei prodotti, di provenienza nazionale ed estera, entro il giorno 20 del terzo
mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
La stessa norma precisa che le registrazioni devono essere effettuate in forma cumulativa e
aggregata rilevando le operazioni di carico e scarico che nel trimestre precedente abbiano avuto
ad oggetto una quantità di singolo prodotto superiore a:
30 tonnellate annue per il frumento duro;
40 tonnellate annue per il frumento tenero;
80 tonnellate annue per il mais
40 tonnellate annue per l’orzo;
60 tonnellate annue per il sorgo;
30 tonnellate annue per l’avena;
30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
Il punto 3 dell’articolo 4 precisa che le registrazioni di carico e scarico, devono comunque riferirsi
a periodi temporali non superiori al mese solare.
L’articolo 5 indica che non sono tenuti all’obbligo di registrazione le aziende che esercitano in via
prevalente: Attività di allevamento e Attività di produzione di mangimi.
Inoltre sono esclusi gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale,
anche per usi zootecnici.
Non sono soggette a registrazione:
Le operazioni di carico-scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;
Le movimentazioni dei cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina o al
reimpiego aziendale;
Le movimentazioni di prodotti trasferiti in strutture private o associative all’atto della
trebbiatura (in tal caso la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono la
struttura).
Rimangono ancora da chiarire alcuni punti della normativa.

