La legge 22 gennaio 2024, n. 6 ha introdotto importanti novità legislative riguardanti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Questa normativa introduce sanzioni amministrative pecuniarie per chi distrugge, disperde, deteriora, deturpa o imbratta beni paesaggistici e modifica il Codice Penale in relazione ai reati contro il paesaggio. Inoltre, prevede sanzioni specifiche per chiunque deturpi o imbratti teche, custodie e strutture espositive di beni culturali.
È fondamentale sottolineare che la legge trova applicazione anche in ambito agricolo, in particolare nel caso di rimozione di boschi. In sintesi, la rilevazione di un cambio d’uso del suolo (come la rimozione di ceppaie) senza le necessarie autorizzazioni comporta le seguenti conseguenze:
* Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
* Possibile procedimento penale per reati contro il paesaggio.
* Obbligo di ripristino dei luoghi (ad esempio, se un bosco è stato sostituito da un vigneto, sarà necessario rimuovere il vigneto e presentare un progetto di rimboschimento per l’area danneggiata).
Sembrerebbe che, in caso di distruzione o danneggiamento di un bosco, non sia possibile ricorrere all’accertamento di compatibilità paesaggistica. La distinzione tra il comma 1 e il comma 2 della legge sembrerebbe basarsi sulla gravità del danno arrecato al bosco, aspetto che potrebbe essere oggetto di discussione, ma l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali rimane.
Pertanto, si raccomanda vivamente di verificare sempre, in via preventiva, se un terreno possa essere classificato come bosco. A tal proposito, ricordo che è sufficiente una copertura della chioma al suolo superiore al 20% per rientrare nella definizione di bosco. Di conseguenza, anche un terreno incolto da pochi anni potrebbe essere considerato tale.
Info negli uffici Cia di riferimento.

