Il Ministero dello sviluppo economico ha istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili, ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000 per soggetto beneficiario.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell’allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:
- essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
- essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
- essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.
Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000.

