Sono detraibili fino a un importo massimo di 2.633 euro per ciascuno studente avente diritto, i canoni:
- per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998 e per contratti di ospitalità,
- gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
I pagamenti devono essere effettuati sempre con sistemi tracciabili. La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro; in caso di superamento del limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240 mila. Per usufruire dell’agevolazione gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un’università di un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza ed il contratto di affitto deve riguardare una casa che si trova nello stesso comune (o limitrofo) di quello in cui ha sede l’università. Per quanto riguarda l’università non è importante che l’università sia pubblica o privata, né rileva il corso frequentato. Anche gli studenti iscritti presso università all’estero possono beneficiare della detrazione dell’affitto, a patto che la sede degli studi sia in uno degli Stati dell’Unione europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo nonché agli studenti partecipanti a progetti Erasmus. La detrazione non spetta se il contratto di affitto è stato stipulato per la frequenza di corsi postlaurea, come master, dottorati di ricerca o corsi di specializzazione sia in Italia che all’estero.

