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Varie

Agriturismo con piscina: gli obblighi

09/06/20234 Mins Read
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Come Cia aveva già dato info e notizia, dando seguito agli incontri formativi organizzati da ASL-AL nel mese di maggio per addetti di strutture extra alberghiere quali agriturismi e b&b dotati di PISCINA, riportiamo la normativa di riferimento, con alcuni requisiti obbligatori.

Per approfondimenti rivolgersi negli uffici Cia oppure a Simone Nicola – responsabile provinciale Sicurezza nei luoghi di lavoro e Servizio Privacy –345 4530225 – s.nicola@cia.it.

Fonte: Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 1° marzo 2016, n. 1/R.
Regolamento regionale recante: “Disposizioni regionali relative all’esercizio e alla funzionalità
delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell’articolo 14 della
legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)”

(Piscine)


1. Il responsabile della piscina è l’imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato il quale, in qualità di responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli utenti nonché del
corretto funzionamento dell’impianto, garantisce:
a) la nomina dell’addetto agli impianti tecnici e dell’assistente ai bagnanti;b) l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento delle attività programmate dal piano di
autocontrollo, compresi l’esecuzione dei controlli analitici dell’acqua in vasca per i parametri e i
valori stabiliti dalla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, la
compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei
controlli dell’acqua in vasca;
c) le mansioni dei collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati gli interventi
previsti dal piano di autocontrollo;
d) la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell’ASL del piano di autocontrollo e
dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;
e) la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;
f) il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;
g) il rispetto del regolamento d’uso della piscina da parte degli ospiti.


2. Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o pronta reperibilità sua o di un suo
delegato, durante l’orario di apertura della piscina al pubblico.

3. In deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, l’imprenditore agricolo può
assumere personalmente l’incarico di addetto
agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purché in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.


4. La presenza dell’assistente ai bagnanti non è obbligatoria quando sussistano
contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) vasche con superficie inferiore o uguale a 100 mq e profondità massima dell’acqua inferiore
o uguale a 1,4 metri;
b) presenza del personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto
prevede la normativa vigente
, disponibile durante le ore di apertura della piscina.


5. Il regolamento d’uso interno è affisso all’ingresso della piscina. In esso sono indicati, in
particolare:
a) l’obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in
assenza dell’assistente ai bagnanti;
b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
c) il divieto di fare tuffi;
d) la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto;
e) l’obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
f) l’obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell’area circostante la vasca;
g) l’ubicazione più vicina dei servizi igienici;
h) gli orari di accesso in piscina;
i) il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
l) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.


6. L’uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei
risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.


7. L’accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.


8. L’ingresso della piscina è costituito da un apposito cancello con chiusura controllabile e l’area
piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.


9. Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione di
cui al comma 8, l’uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purchè sia presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile.


10. In prossimità dell’ingresso è situata una doccia con vaschetta lavapiedi che consenta
l’immersione completa di piedi e calzature. La vaschetta deve essere alimentata con acqua
contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo
vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due
galleggianti salvagente.


11. Per infortuni non gravi è disponibile una cassetta di pronto soccorso contenente farmaci di
primo impiego e materiali minimi di medicazione.


12. L’avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito fino ad almeno 50
metri dall’ingresso dell’area piscina.

13. I requisiti igienico-ambientali delle piscine sono stabiliti dall’Allegato 1 all’Accordo Stato-
Regioni del 16 gennaio 2003.

agriturismo piscina

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