Cia Alessandria-Asti ricorda la
Formazione obbligatoria sul benessere animale per operatori e professionisti del settore
Il Ministero della Salute il 6/9/2023 ha emanato un decreto che stabilisce nuovi requisiti per la formazione obbligatoria in materia di sanità animale: per fronteggiare le nuove emergenze fitosanitarie
Dal 1° gennaio 2024, tutti gli allevatori e i trasportatori sono obbligati a seguire una formazione di minimo 18 ore, completandola entro il 31 dicembre 2025.
A partire dal 1° gennaio 2026, la partecipazione al primo programma di formazione sarà un requisito per la registrazione degli operatori e dei trasportatori nel Sistema I&R.
Gli allevamenti di animali qui riportati hanno l’obbligo del corso:
BOVINI, EQUINI, OVINI e CAPRINI, SUINI, POLLAME, CONIGLI, API, ACQUACOLTURA
Cia Alessandria-Asti non è autorizzata a svolgere tali corsi e di conseguenza per facilitare l’adempimento dell’obbligo formativo ha predisposto degli accordi con SOGGETTI AUTORIZZATI alla formazione per organizzare i corsi di cui sopra.
I corsi di formazione di 18 ore, suddivisi in 3 moduli sono erogati da soggetti autorizzati, in presenza o in FAD (on line su PC a distanza).
Gli argomenti del corso sono i seguenti:
• le principali malattie degli animali comprese quelle trasmissibili all’uomo, e il relativo rischio di diffusione;
• oneri ed obblighi per gli operatori e i professionisti degli animali (dalla sorveglianza passiva, alla notifica e alla comunicazione);
• principi di biosicurezza;
• relazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana
• buone pratiche di allevamento
• resistenza ai trattamenti farmacologici
Maggiori informazioni sono disponibili a questa pagina https://www.izsler.it/pinfoa
Info e iscrizioni ENTRO il 10 SETTEMBRE contattando gli uffici Cia di riferimento (o s.perico@cia.it)
La segreteria didattica protocollerà le richieste e vi invierà l’IBAN per il bonifico con le indicazioni per il pagamento.
Nel caso venisse raggiunto un numero importante di iscritti si applicheranno delle tariffe rimodulate rispetto agli importi indicati nel modulo per i corsi in FAD.
Per informazioni contattare l’Ufficio Formazione al 0131/086048 o inviare mail a s.perico@cia.it
Gli allevamenti per autoconsumo familiare sono esclusi.
NOTA ALLEVAMENTI FAMILIARI
DEFINIZIONE, come da Manuale Operativo I&R:
“gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal reg. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall’AC secondo le modalità del manuale”
Gli allevamenti “FAMILIARI” possono solo essere di:
a) BOVINI della sola specie bos taurus, con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione
b) EQUINI, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione
c) OVINI e CAPRINI, con un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l’operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie
d) SUINI, con un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri
e) POLLAME, con un massimo di 50 (cinquanta) capi, ad esclusione dei RATITI (struzzi), per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi
f) CONIGLI, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido (fattrici in riproduzione), e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni
g) API, con un numero massimo di 10 (dieci) alveari. L’orientamento produttivo “familiare” riguarda l’intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari”
“Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario della stessa specie, ossia in uno stabilimento è possibile registrare un allevamento familiare o, in alternativa, un allevamento ordinario per una determinata specie”
MOVIMENTAZIONI consentite negli allevamenti ‘familiari’:
– È consentita la movimentazione di animali da allevamento familiare verso macello
– La movimentazione verso allevamenti di pari orientamento produttivo è consentita in fase di chiusura dell’allevamento, e in situazioni di particolare necessità, con documento di accompagnamento validato dalla ASL.
– La movimentazione verso e da pascolo è consentita previa autorizzazione della ASL e generazione del documento di accompagnamento informatizzato da parte dell’operatore.
– Per gli apiari “familiari” con modalità “nomadismo”, è consentita la movimentazione per esigenze di allevamento.
Cia Alessandria-Asti propone nuovamente lo streaming della conferenza svolta in materia lo scorso 1° agosto a Tonco, visibile sul proprio canale YouTube:

