Il DM del 1° ottobre 2024 introduce il registro telematico delle produzioni cerealicole, obbligatorio per gli operatori della filiera che superano soglie annue specifiche. La registrazione deve essere fatta entro il 20° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Dal 31 luglio 2025 scatta l’obbligo per effettuare le registrazione del mese di Luglio, Agosto e Settembre 2025 entro il 20 ottobre 2025.
Chi non effettua le registrazioni rischia sanzioni da 500 a 2.000 euro, mentre irregolarità formali comportano multe fino a 4.000 euro.
Sono tenuti a registrarsi al SIAN, col proprio Spid, le aziende agricole che producono/acquistano, vendono /cedono, stoccando nei propri magazzini/silos, i seguenti cereali:
Frumento duro;
Frumento tenero e frumento segalato;
Granturco;
Orzo;
Farro;
Segale;
Sorgo;
Avena;
Miglio e scagliola.
Non devono effettuare la registrazione trimestrale le aziende che hanno effettuato operazioni di carico o scarico per quantitativi, di singolo prodotto, inferiore a:
30 tonnellate annue per il frumento duro;
40 tonnellate annue per il frumento tenero;
80 tonnellate annue per il mais
40 tonnellate annue per l’orzo;
60 tonnellate annue per il sorgo;
30 tonnellate annue per l’avena;
30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
Non sono tenuti all’obbligo di registrazione le aziende che esercitano in via prevalente:
Attività di allevamento e Attività di produzione di mangimi.
Non sono soggette a registrazione:
Le operazioni di carico-scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;
Le movimentazioni dei cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina o al reimpiego aziendale;
Le movimentazioni di prodotti trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura (trebbio e porto direttamente il prodotto al commerciante/cooperativa).
Per info e chiarimenti contattare gli uffici Cia di riferimento.

