Il Ministero della Salute il 6/9/2023 ha emanato un decreto che stabilisce nuovi requisiti per la formazione obbligatoria in materia di sanità animale: per fronteggiare le nuove emergenze fitosanitarie.
Dal 1° gennaio 2024, tutti gli allevatori e i trasportatori sono obbligati a seguire una formazione di minimo 18 ore, completandola entro il 31 dicembre 2026.
A partire dal 1° gennaio 2027, la partecipazione al primo programma di formazione sarà un requisito per la registrazione degli operatori e dei trasportatori nel Sistema I&R.
Gli allevamenti di animali qui riportati hanno l’obbligo del corso:
BOVINI, EQUINI, OVINI e CAPRINI, SUINI, POLLAME, CONIGLI, API, ACQUACOLTURA
I corsi di formazione di 18 ore, suddivisi in 3 moduli sono erogati da soggetti autorizzati, in presenza o in FAD (on line su PC a distanza).
Gli argomenti del corso sono i seguenti:
• le principali malattie degli animali comprese quelle trasmissibili all’uomo, e il relativo rischio di diffusione;
• oneri ed obblighi per gli operatori e i professionisti degli animali (dalla sorveglianza passiva, alla notifica e alla comunicazione);
• principi di biosicurezza;
• relazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana
• buone pratiche di allevamento
• resistenza ai trattamenti farmacologici
Per ‘iscrizione vi preghiamo quindi di compilare la scheda in allegato e rimandarla via mail all’indirizzo mail s.perico@cia.it unitamente ai documenti di identità dei partecipanti
La segreteria didattica protocollerà le richieste e vi invierà l’IBAN per il bonifico con le indicazioni per il pagamento.
Per informazioni contattare l’Ufficio Formazione al 0131/086075 o inviare mail a s.perico@cia.it
Gli allevamenti per autoconsumo familiare sono esclusi.
NOTA ALLEVAMENTI FAMILIARI
DEFINIZIONE, come da Manuale Operativo I&R:
“gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal reg. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall’AC secondo le modalità del manuale”
Gli allevamenti “FAMILIARI” possono solo essere di:
a) BOVINI della sola specie bos taurus, con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione
b) EQUINI, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione
c) OVINI e CAPRINI, con un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l’operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie
d) SUINI, con un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri
e) POLLAME, con un massimo di 50 (cinquanta) capi, ad esclusione dei RATITI (struzzi), per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi
f) CONIGLI, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido (fattrici in riproduzione), e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni
g) API, con un numero massimo di 10 (dieci) alveari. L’orientamento produttivo “familiare” riguarda l’intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari”
“Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario della stessa specie, ossia in uno stabilimento è possibile registrare un allevamento familiare o, in alternativa, un allevamento ordinario per una determinata specie”
MOVIMENTAZIONI consentite negli allevamenti ‘familiari’:
– È consentita la movimentazione di animali da allevamento familiare verso macello
– La movimentazione verso allevamenti di pari orientamento produttivo è consentita in fase di chiusura dell’allevamento, e in situazioni di particolare necessità, con documento di accompagnamento validato dalla ASL.
– La movimentazione verso e da pascolo è consentita previa autorizzazione della ASL e generazione del documento di accompagnamento informatizzato da parte dell’operatore.
– Per gli apiari “familiari” con modalità “nomadismo”, è consentita la movimentazione per esigenze di allevamento.
Info negli uffici Cia del territorio.

