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Sei qui:Home » Archivio » Jobs Act, maxisanzione per lavoro nero: regolarizzazione e diffida
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Jobs Act, maxisanzione per lavoro nero: regolarizzazione e diffida

01/01/20005 Mins Read
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La maxisanzione per il lavoro nero cambia con il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, che prevede il ritorno della diffida obbligatoria ad adempiere e il venir meno delle maggiorazioni per ogni giornata di lavoro effettuata da ogni lavoratore irregolare. Il Ministero del lavoro spiega le novità del nuovo regime sanzionatorio del lavoro irregolare evidenziando che per la regolarizzazione in ottemperanza alla diffida ispettiva è richiesta l’assunzione del lavoratore a tempo indeterminato anche parziale o a termine per una durata minima di tre mesi. In qualsiasi ipotesi non il datore di lavoro non può però fruire di regimi agevolativi.

La regolarizzazione del lavoro nero passa, in ottemperanza alla diffida ispettiva, dall’assunzione del lavoratore a tempo indeterminato anche parziale o a termine per una durata minima di tre mesi. Qualunque sia la scelta del datore di lavoro, l’assunzione non può però fruire di regimi agevolativi.

E’ quanto sottolinea il Ministero del Lavoro con la circolare n.26 del 12 ottobre scorso, nel percorrere le novità introdotte nel regime sanzionatorio in materia di lavoro dall’articolo 22 del decreto legislativo n.151 del 14 settembre 2015, entrato in vigore lo scorso 24 settembre.

Cambia in particolar modo la c.d. maxisanzione per il lavoro nero, che vede il ritorno della diffida obbligatoria ad adempiere e che perde le maggiorazioni per ogni giornata di lavoro effettuata da ogni lavoratore irregolare.

La sanzione è comminata in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico e tiene conto della durata dell’impiego:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Le suddette sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa e questa tipologia di violazione non può essere oggetto di diffida ad adempiere che, invece, si applica per altri lavoratori in nero ancora in forza al momento dell’accesso ispettivo.

Dal 24 settembre 2015 è stata, infatti, reintrodotta la diffida che gli ispettori sono tenuti ad esprimere ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs.n.124/2004.

La diffida ad adempiere comporta la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 90 giorni. In deroga a quanto previsto dal richiamato articolo 13 del Dlgs.124, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi dovuti deve essere fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.

Il Ministero esclude (come oramai di consueto) che la regolarizzazione possa avvenire con un contratto di lavoro intermittente. Inoltre l’assunzione con un contratto a termine potrà avvenire solo in quanto vi siano i presupposti stabiliti dal Dlgs.n.81/2015 ivi compresi i limiti quantitativi.

Il periodo minimo di tre mesi di mantenimento in servizio del lavoratore si computa “al netto” del periodo di lavoro prestato in nero, anche se il contratto decorre dal primo giorno del periodo di lavoro prestato “in nero” che andrà comunque regolarizzato.

Sottolinea, inoltre, il Ministero che la stipula del contratto di lavoro è esclusa da eventuali agevolazioni (prima fra tutte quella di cui all’art.1 commi 118 e 119 della leggen.190/2014, ovvero lo sgravio triennale di contributi), in quanto non sussiste la condizione di qui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 che subordina l’accesso ad eventuali benefici normativi e contributivi al rispetto degli “altri obblighi di legge”. Se ve ne sono i presupposti, l’ispettore potrà anche emettere, oltre alla diffida ad adempiere, anche la diffida accertativa qualora riscontri il mancato o irregolare pagamento delle retribuzioni.

In caso di lavoratori che risultano regolarmente occupati dopo un periodo di lavoro “in nero” gli ispettori procederanno alla diffida c.d. “ora per allora”, ossia ammetteranno il datore di lavoro al pagamento della sanzione amministrativa pari al minimo edittale, il cui pagamento andrà comunque effettuato entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale.

Ovviamente il periodo di lavoro in nero dovrà essere regolarizzato se già non è stato fatto.

In caso di applicazione della maxisanzione non sono più comminate le sanzioni collegate alle violazioni materia di comunicazioni obbligatorie, tenuta del libro unico del lavoro, mancata consegna al lavoratore della lettera di assunzione.

Il discrimine fra l’applicazione delle norme previgenti e di quelle introdotte dal Dlgs.n.151 è dato dal momento di cessazione della condotta illecita in quanto, trattandosi di reato continuato rileva il momento di accesso ispettivo che, se effettuato a far data dal 24 settembre 2015 , comporta l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio anche se l’illecito era iniziato precedentemente.

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