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Sei qui:Home » Archivio » Cessione del credito e sconto in fattura entro il 31 marzo per recuperare spese 2020
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Cessione del credito e sconto in fattura entro il 31 marzo per recuperare spese 2020

19/03/20213 Mins Read
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Tutte le  forme di detrazione sui lavori a casa (dalle ristrutturazioni edilizie al risparmio energetico) effettuate nel 2020 possono essere recuperate con la cessione del credito ad un istituto finanziario questo è particolarmente importante laddove non ci sia capienza fiscale da parte del contribuente, o si sia impossibilitati a goderne per ragioni riconducibili al regime di tassazione (ad esempio quando si gode di regimi fiscali sostitutivi), è comunque possibile effettuare la cessione ad altri soggetti finanziari, come le banche o le Poste, che in cambio erogheranno un finanziamento fino a un importo pari alla detrazione ceduta. 

L'importante, però, è che l'opzione vada esercitata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo.

A introdurre la chance della cessione del credito o dello sconto in fattura in relazione alla “galassia” dei bonus casa è stato l’articolo 121 del Dl 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”). L’opzione, nel complesso, è sì valida per i cosiddetti interventi “trainanti” che costituiscono la spina dorsale del Superbonus 110% (senza di questi, infatti, la detrazione non potrebbe sussistere), ma di fatto era/è già valida anche per coloro che sostengono – negli anni 2020 e 2021 – tutte queste tipologie di lavori:
 

  • recupero del patrimonio edilizio (vedi manutenzione straordinaria, restauro risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc);
  • riqualificazione energetica rientranti nell’Ecobonus 65%;
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel Sismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cosiddetto Bonus Facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

In pratica al posto dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, secondo la formula ormai rodata della suddivisione in quote annuali di pari importo (nel caso specifico del Superbonus ne sono previste 5), si può scegliere alternativamente:

  • lo “sconto in fattura”, che in pratica permette di vedersi abbattuto il costo dei lavori direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori (nella sostanza sino all’importo massimo corrispondente alla percentuale del bonus fiscale di riferimento ceduto alla ditta, 50%, 65%, ecc.);
  • la “cessione del credito”, che in tal caso presuppone, appunto, la cessione vera e propria della detrazione fiscale da parte del contribuente all’indirizzo di un ente terzo (fornitori di beni, esercenti di attività autonome, banche, società, ecc.) in cambio del rimborso fino a un importo massimo corrispondente alla somma altrimenti detratta in dichiarazione.
  • La trasmissione può essere effettuata con l’ausilio delle nostre sedi CAF già abilitate all’utilizzo della procedura web. 

Questa è la documentazione che deve essere richiesta portata nei nostri uffici:
 

  • Fatture relative alle spese sostenute.
  • Ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico.
  • Certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici per la presentazione della domanda 
  • Originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata.
  • Ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

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