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Sei qui:Home » Archivio » I mercati contadini: nascita e regolamentazione
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I mercati contadini: nascita e regolamentazione

22/04/20213 Mins Read
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Presenti già negli Stati Uniti d’America con l’appellativo farmer’s market, i mercati contadini si sviluppano in Europa e successivamente in Italia, dove, grazie allo sforzo delle tre associazioni di categoria, vedono la propria diffusione intorno alla metà degli anni 2000. Ad oggi costituiscono una delle realtà più vivaci della filiera corta, e se ne contano circa 1.200 su tutto il territorio italiano.

 

Il legislatore vi rivolge l’attenzione per la prima volta quattordici anni fa, con il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta 20 novembre 2007, il quale stabilisce una serie di punti fondamentali, integrati dalle disposizioni comunali dei singoli territori italiani.

 

L'art. 1 si trovano le linee d’indirizzo per la creazione di un mercato e indica nel Comune l’ente preposto ad istituirli e organizzarli. La richiesta di istituzione del mercato può essere fatta da imprenditori singoli, associati o attraverso le organizzazioni di categoria, e si ritiene ascoltata dopo 60 giorni dalla presentazione. I mercati possono essere costituiti su suolo pubblico, in locali aperti al pubblico e su aree private. 

 

L’art. 2 indica chi sono coloro che possono partecipare ai mercati in qualità di venditori, ossia gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c. regolarmente iscritti al Registro delle Imprese. Le aziende agricole devono avere sede all’interno dell’area territoriale indicata dal regolamento comunale.
Non possono partecipare ai mercati gli imprenditori singoli o le società di persone agricole i cui amministratori siano stati condannati per delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione dei prodotti per il quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha effetto per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
L’attività di vendita può essere esercitata dai titolari d’impresa, dai soci, dai familiari coadiuvanti, dal personale dipendente, purchè siano in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali.

In tema di igiene e sanità si applicano le normative del regolamento 852/2004.

 

L’art. 3 stabilisce che ai mercati contadini non si applica la legge quadro sul commercio (D.lgs. 114/1998), e conferisce l’incarico di controllo del regolare svolgimento del mercato al Comune, alla Polizia Annonaria e al Gruppo operativo dei vigili municipali. 

 

Infine, l’art. 4 stabilisce che all’interno dei mercati sia possibile la trasformazione dei prodotti e possono essere realizzate attività culturali, ricreative e didattiche legate ai prodotti alimentari. I Comuni devono adottare un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza del prodotto stesso e possono favorire la fruibilità dei mercati attraverso la possibilità per altri operatori commerciali di fornire servizi destinati ai clienti del mercato. 

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