La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, nota come Rottamazione-quinquies.
La misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, aventi a oggetto l’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale previste dagli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e dagli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, nonché i contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di attività di accertamento, che risultano espressamente esclusi dall’ambito applicativo della nuova disciplina.
Aderendo alla Rottamazione-quinquies, i debiti possono essere estinti senza il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi, inclusi gli interessi di mora e aggio.
Possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché, alla data del 30 settembre 2025, l’inefficacia della precedente definizione si sia già verificata. Sono invece esclusi i debiti ricompresi nella Rottamazione-quater o nella relativa riammissione per i quali, alla medesima data, risultino regolarmente pagate tutte le rate scadute.
Dal 21 gennaio il via on-line alla nuova definizione agevolata, la dichiarazione di adesione può essere presentata, esclusivamente con modalità telematiche entro il 30 aprile 2026, indicando anche il numero di rate prescelto per il pagamento. Il pagamento delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo distribuite in un arco temporale di nove anni. Ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. In caso di pagamento dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026, senza possibilità di applicare ulteriori dilazioni.
Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno aderito l’importo complessivo delle somme da versare, l’ammontare delle singole rate e le relative scadenze. Il mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata, ovvero di due rate anche non consecutive in caso di pagamento rateale, o dell’ultima rata, comporta la PERDITA dei benefici della definizione, con conseguente ripresa dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. In tali ipotesi, le somme versate restano acquisite a titolo di acconto sul debito complessivamente dovuto.
Gli Uffici di Cia Alessandria-Asti sono a disposizione per fornire Consulenza in merito alla possibilità di aderire alla definizione agevolata e Assistenza nella presentazione delle domande.

