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Sindacale

Rifiuti agricoli: facciamo il punto

17/06/20264 Mins Read
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Dal lontano decreto Ronchi del 1997 i rifiuti prodotti dalle aziende agricole, in quanto ditte dotate di partita IVA, non sono assimilabili ai rifiuti urbani. I rifiuti delle imprese agricole sono rifiuti speciali. Tali rifiuti vanno smaltiti con gestori specializzati con i quali si devono stipulare dei contratti con specifici costi ed accordi. Si ricorda che lo smaltimento dei rifiuti deve essere annuale. A seconda delle dimensioni della azienda e delle quantità di rifiuti che vengono prodotti ogni anno è possibile scegliere il gestore più adatto e con le tariffe più convenienti. La CIA ha stipulato delle convenzioni, si invitano i titolari di azienda a contattare i tecnici di zona per avere le relative informazioni.

L’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti attraverso i gestori specializzati ed autorizzati risiede anche nel fatto che con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) i rifiuti speciali sono tracciati. Con il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) che è entrato in vigore dal 13/02/2026 tutti i gestori caricano i rifiuti che smaltiscono sulla piattaforma RENTRI e con questo atto finale il fitofarmaco è tracciato digitalmente dall’acquisto (fatture elettroniche) allo smaltimento. La pubblica autorità facilmente può verificare se è avvenuto lo smaltimento del contenitore del fitofarmaco acquistato, se vuole.

La tracciabilità è essenziale per garantire che nessun rifiuto pericoloso venga abbandonato nell’ambiente con il rischio di contaminare acque superficiali, falde ed aria se bruciato.

Le imprese agricole sono in prima linea nella protezione e salvaguardia dell’ambiente e del territorio fonti di approvvigionamento alimentare, di turismo e di fruizione nel tempo libero da parte del cittadino.

Gli imprenditori agricoli usufruiscono di alcune semplificazioni già inserite nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA):

l’art. 190 del TUA stabilisce al comma 6, che “gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento

l’art. 193 comma 4 prevede l’archiviazione e relativa trasmissione tramite posta elettronica certificata del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) in alternativa alla spedizione della quarta copia cartacea.

Con l’entrata in vigore del RENTRI la quarta copia cartacea del FIR non sarà più necessaria, in quanto la tracciabilità dei rifiuti sarà gestita digitalmente dalla piattaforma.

Grazie alla attività sindacale anche della CIA si è riusciti a derogare all’obbligo di iscrizione al RENTRI degli imprenditori agricoli che era prevista per il 13/02/2026: sarebbe stato un inutile costo in quanto è il gestore dei rifiuti con cui si è sottoscritto un contratto che opera sulla piattaforma RENTRI e traccia il rifiuto dalla azienda alla ditta di smaltimento che conferma l’avvenuto smaltimento sempre digitalmente.

Si ricorda che:

In agricoltura, tutti i rifiuti derivanti dalle attività produttive sono classificati come rifiuti speciali. Questi si dividono in non pericolosi (es. plastica da pacciamatura, tubi di irrigazione, cassette) e pericolosi (es. contenitori ed imballaggi di fitofarmaci, oli esausti, batterie, fitofarmaci scaduti).

I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee e stoccati in luoghi sicuri e idonei a prevenire danni ambientali per es. stoccaggio in sacchetti di plastica chiusi e su platee impermeabili. Il deposito temporaneo in azienda non può superare i 365 giorni.

Particolare attenzione bisogna porre ai fitofarmaci REVOCATI. Si sono verificati sopralluoghi dei carabinieri forestali che hanno comminato delle sanzioni.

Per i fitofarmaci revocati è obbligatorio:

Esaurimento scorte: Se la revoca è dovuta a mancato rinnovo, il Ministero concede in genere un periodo transitorio (spesso fino a 6-12 mesi) per consumare le scorte già acquistate.

Ritiro immediato: Se la revoca è causata da motivi di sicurezza per la salute o l’ambiente, non è previsto alcuno smaltimento ed è obbligatorio il ritiro immediato e lo smaltimento speciale presso il proprio gestore dei rifiuti che prevede delle specifiche tariffe.

Divieto assoluto: Superate le date limite stabilite dal decreto, detenerli o utilizzarli costituisce un illecito amministrativo e penale.

rentri rifiuti agricoli

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