Il Decreto Aiuti BIS estende (reintroduce) al terzo trimestre 2022 il credito d’imposta per
l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati nell’esercizio delle attività agricole e della pesca.
L’incentivo, da utilizzare in compensazione entro la fine del 2022, era stato istituito dall’articolo 18
del Decreto legge 21/2022 per il costo di carburanti sostenuto nel primo trimestre dell’anno «per
la trazione dei mezzi utilizzati» nelle attività agricole e della pesca. L’aiuto si determina nel 20 per
cento del costo sostenuto, al netto dell’Iva, documentato dalle fatture di acquisto e relativo
PAGAMENTO del trimestre interessato, senza applicare i limiti alle compensazioni.
L’articolo 3-bis del Dl 50/2022 (il primo Decreto Aiuti) aveva prorogato il beneficio al secondo
trimestre 2022, ma esclusivamente per gli acquisti a favore delle imprese della pesca.
Sia l’articolo 3-bis del Dl 50/2022, sia la nuova disposizione del Dl Aiuti bis, non introducono nuovi
limiti temporali per cui, stante il solo richiamo all’articolo 18 del Dl 21/2022, si deve considerare la
data del 31 dicembre 2022 il termine ultimo per la fruizione dell’aiuto da utilizzare in
compensazione con il codice tributo 6965 istituito mediante la risoluzione 23/E del 30 maggio
scorso.

