La Guardia di Finanza accende un faro sulle sanzioni Pos
La doppia penalità (30 euro + il 4% del valore della transazione negata), in vigore dal 30 giugno scorso, parrebbe scattare, secondo le indicazione date ai reparti di controllo, soltanto se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista.
Quindi se uno degli operatori economici appena citati non ha il Pos ma un cliente non gli chiede di poter pagare con carta o bancomat potrebbero non sussistere le condizioni per l’applicazione delle sanzioni.
Altro aspetto chiarito è che «l’indicazione dei mezzi di pagamento elettronici la cui accettazione dà luogo all’applicazione della sanzione deve ritenersi tassativa». Quindi, fermo restando il diritto del consumatore di scegliere come saldare il dovuto (sempre nei limiti di utilizzo del contante), «il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non, anche con altri strumenti alternativi al contante».
Ai reparti viene poi ricordato come nessuna sanzione scatti nei casi di «oggettiva impossibilità tecnica», che ricorre, a titolo esemplificativo, in presenza di «comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici».
All’accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Dopo la contestazione della violazione ai trasgressori, sarà trasmesso al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione il rapporto con la prova delle contestazioni eseguite.
Tutte le violazioni ravvisate insieme all’importo della sanzione applicata saranno registrate all’interno del software Ares della Guardia di Finanza.
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